In quali casi una diagnosi energetica è obbligatoria
Imprese: l’art. 8 del D. Lgs. 102/2014 obbliga alla diagnosi energetica le grandi imprese (imprese con più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) e le imprese a forte consumo di energia (imprese che consumano almeno 2.4 GWh di energia elettrica o di diversa fonte e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%)
Edifici residenziali: l’art. 5.3 del D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) prevede che nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali, tra cui:
- Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa
- Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa
- Le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici
- Impianto centralizzato di cogenerazione
- Stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014
- Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.
Incentivi: per usufruire di alcuni incentivi (es. Conto Termico – D.M. 16 febbraio 2016) è obbligatoria la realizzazione di una diagnosi energetica precedente all’intervento di efficientamento
Condomini con impianti centralizzati: il D. Lgs. 102/2014 introduce l’obbligo della contabilizzazione di calore, rendendo cogente la norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare. Anche se nell’attuale versione della norma (UNI 10200:2015) non si ha un preciso richiamo alla diagnosi energetica, quest’ultima rappresenta l’unico strumento per garantire un’analisi accurata dei fabbisogni e una precisa ripartizione della spesa energetica.
